Lavori in casa: norme di sicurezza e responsabilità del committente

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Lavori in casa: norme di sicurezza e responsabilità del committente

Ristrutturare una casa o un appartamento significa adeguare il posto in cui si vive alle proprie esigenze, funzionali ed estetiche. Tuttavia, l’azione non è esente da vincoli ed imposizioni derivanti dalle varie normative in essere. La normativa sulla sicurezza, per esempio, pone alcune responsabilità in capo al committente e se questi non è adeguatamente informato, all’atto di affidare i lavori ad un’azienda esterna, può correre il rischio di ritenersi (erroneamente) al riparo da ogni responsabilità.

Responsabilità che, invece, esiste e riguarda il pagamento di sanzioni amministrative nel caso in cui, a seguito di un’ispezione da parte degli ufficiali giudiziari (INL, SPRESAL, ecc.), vengano riscontrati uno o più inadempimenti.

Il discorso si complica ulteriormente e la posizione di garanzia si aggrava nel caso di infortuni o morte di lavoratori impiegati nell’opera, con il committente che potrebbe trovarsi a dover rispondere del suo operato in sede civile o, addirittura, penale.

Il cantiere

Cerchiamo, dunque, di fare un po’ di chiarezza per coloro che non sono professionisti del settore. La legge definisce cantiere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X al D.Lgs. 81/08, di cui riportiamo un estratto:

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come riportato da www.scuolasicurezza.it , le “figure” del cantiere previste dal D.Lgs. 81/08 sono:

  1. committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Può essere il proprietario dai muri, ma anche l’inquilino;
  2. responsabile dei lavori: il soggetto a cui il committente può delegare lo svolgimento di quei compiti che la normativa sulla sicurezza nel lavoro fa ricadere sulla sua persona.
  3. lavoratore autonomo: è la persona fisica che partecipa alla realizzazione dell’opera prestando la sua attività professionale, ma libero da qualunque vincolo di subordinazione;
  4. coordinatore per la progettazione: è il soggetto che, durante la progettazione dell’opera, si preoccupa di redigere il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) e un fascicolo che contiene le informazioni necessarie per la prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori. Inoltre, si occupa del rispetto della normativa per la sicurezza sul lavoro nelle varie fasi di stesura del progetto;
  5. coordinatore per l’esecuzione dei lavori: è un soggetto che opera durante l’esecuzione dell’opera. I suoi compiti sono: controllare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi rispettino le disposizioni che li riguardano e contenute all’interno del PSC, applicando correttamente le procedure di lavoro. Assicurarsi che i POS presentati dalle imprese siano coerenti con i contenuti del PSC, modificando quest’ultimo nel caso in cui siano sopravvenute modifiche legate alla evoluzione dei lavori, prendendo in esame eventuali suggerimenti provenienti dalle imprese e chiedendo loro la modifica dei rispettivi POS, se necessario. Si occupa dell’informazione ai datori di lavoro tra i quali organizza anche la cooperazione e il coordinamento.  Si confronta con gli RLS, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere. Contesta in forma scritta, ad imprese e lavoratori autonomi coinvolti, eventuali violazioni che segnala al committente, per le quali propone l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi  dal cantiere, la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. Se il committente, senza fornire un’adeguata spiegazione, non adotta provvedimenti a seguito della segnalazione è sua facoltà inoltrare la comunicazione dell’inadempienza ai dipartimenti competenti dell’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. Non solo, se riscontra direttamente una situazione che genera un pericolo grave ed immediato può pretendere la sospensione delle lavorazioni causa della situazione, fino all’adeguamento avvenuto che abbia riportato la situazione ad uno stato di normalità.
  6. impresa affidataria: è l’impresa che stipula il contratto di appalto con il committente. Per eseguire l’opera potrà servirsi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
  7. impresa esecutrice: è l’impresa che esegue per intero un’opera o anche solamente una parte della stessa, utilizzando propri materiali e risorse umane.
  8. idoneità tecnico-professionale: con questo termine si indica l’attitudine dell’impresa o del lavoratore autonomo ad eseguire l’opera. In pratica, il possesso dell’idoneità tecnico-professionale indica che le capacità organizzative, gestionali e le conoscenze prettamente tecniche, unite alla disponibilità di forza lavoro, attrezzature e macchinari delle imprese o dei lavoratori autonomi sono consone ai lavori da eseguire.

La progettazione

Durante la fase di progettazione il committente deve attenersi alle misure generali di tutela espresse dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/08,

deve anche prendere in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo contenente le indicazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che vengono redatti dal coordinatore per la progettazione.

Il numero delle imprese in cantiere

Il numero delle imprese che saranno presenti in cantiere comporta obblighi diversi per il committente. Vediamo quali sono nel caso di una sola impresa affidataria:

  1. Verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa. La dimostrazione dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo deve avvenire seguendo le indicazioni dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/08. Se, però, l’entità prevista del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno e i lavori non comportano rischi particolari (elencati nell’allegato XI al D.Lgs. 81/08, ndr) è sufficiente che impresa o lavoratore autonomo presentino:

– il certificato di iscrizione alla CCIAA,

– il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),

– un’autocertificazione che attesti il possesso degli altri requisiti richiesti dall’allegato XVII.

  1. chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione che indichi l’organico medio annuo, diviso in base alla qualifica, che contenga anche i dati inerenti alle denunce dei lavoratori presentate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili; nonché una dichiarazione che attesti quale CCNL viene applicato dall’azienda ai lavoratori dipendenti. Tutto quanto esposto, può essere sostituito dalla presentazione del DURC e dall’autocertificazione sul CCNL applicato, quando il cantiere abbia un’entità inferiore ai 200 uomini-giorno;
  2. se il cantiere opera con più di 200 uomini-giorno trasmettere all’autorità competente la Notifica preliminare, il DURC e una dichiarazione in cui dichiara di aver provveduto alla verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente elenco. Da notare che la notifica preliminare va trasmessa prima dell’inizio dei lavori autorizzati con denuncia di inizio attività o permesso di costruire. Inoltre, va anche trasmessa all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. Una copia della notifica deve essere presente in cantiere, affissa in modo ben visibile e a disposizione dell’autorità ispettiva. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni dell’allegato XII al D.Lgs. 81/08.
  3. verificare l’avvenuta stesura del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) da parte dell’azienda affidataria.

Per dovere di cronaca, precisiamo che la definizione di uomini-giorno si riferisce a quell’entità numerica derivante da un calcolo particolare che indica l’ammontare presunto della forza lavoro necessaria per portare a compimento l’opera e, in pratica, rappresenta la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori dipendenti e dagli eventuali autonomi.

E se le imprese in cantiere saranno più di una?

In questo caso, le cose cambiano. Oltre a quanto previsto nel caso di affidamento lavori ad una sola impresa, il committente avrà una serie di incombenze supplementari a cui far riferimento. Da notare che le prescrizioni per i casi in cui sul cantiere siano presenti più imprese esecutrici ricomprendono anche le situazioni in cui le imprese non si trovino contemporaneamente sul cantiere stesso. È un caso, questo, che si verifica spesso durante le opere di ristrutturazione.

Vediamo, dunque, gli obblighi del committente:

  1. trasmettere all’autorità competente la Notifica preliminare, il DURC e una dichiarazione in cui dichiara di aver provveduto alla verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’elenco sopra esposto e riferito alla singola impresa affidataria (qui non opera più lo “spartiacque” dei 200 uomini-giorno);
  2. nominare il coordinatore per la progettazione contestualmente alla richiesta di progettazione al professionista individuato. In presenza di lavori privati non assoggettati al permesso di costruire in funzione della normativa vigente e comunque aventi un importo inferiore a 100.000 € non si applica questa disposizione. In questo caso, sarà il coordinatore per l’esecuzione dei lavori a svolgere le funzioni del coordinatore per la progettazione;
  3. nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori stessi. Va osservato che questa disposizione entra in vigore anche nel momento in cui i lavori siano stati affidati ad un’unica impresa, ma l’esecuzione sia stata affidata ad una o più imprese ulteriori. Naturalmente, sia il coordinatore per la progettazione che il  coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono possedere specifici titoli di studio, a cui si accompagna un’ulteriore, specifica formazione ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
  4. comunicare i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori alle imprese affidatarie, alle esecutrici e ai lavoratori autonomi. I nominativi devono anche apparire sul cartello di cantiere;

La legge consente al committente, se possiede i requisiti previsti dalla normativa, di svolgere egli stesso le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

L’apparato sanzionatorio

Come per tutte le normative, anche nel campo della sicurezza sul lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni legislative comporta delle sanzioni.

L’assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, del fascicolo che contiene le informazioni necessarie per la prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori portano alla sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. Stessa misura che colpisce la mancata presentazione della notifica preliminare e le imprese e/o i lavoratori autonomi che sono presenti in cantiere senza aver provveduto a fornire il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Inoltre, la mancata nomina del coordinatore per la progettazione e la mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, da parte del committente, sono sanzionabili con un’ammenda che va da 2.500 € a 6.400 € oppure con l’arresto da tre a sei mesi.

La mancata verifica del possesso dell’idoneità tecnico-professionale da parte delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il non aver svolto azione di verifica sull’operato del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, e la mancata pretesa del rispetto da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria dei suoi obblighi inerenti la formazione dei lavoratori e della corresponsione degli oneri della sicurezza alle imprese subappaltatrici quando si siano occupate in prima persona di effettuare gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV, possono costare al committente un’ammenda da 1.000 a 4.800 euro o l’arresto da due a quattro mesi.

Non aver reso noti i nominativi del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi o non averli apposti sul cartello di cantiere, insieme alla mancata trasmissione della notifica preliminare agli organi competenti, così come quella del PSC alle imprese, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800€ per il committente.

Io committente, me tapino?

“Io committente, tapino che non sono altro…” parafrasando una famosissima canzone, questo potrebbe essere il pensiero di un committente? Sicuramente bisogna tenere gli occhi ben aperti, ma la legge, come abbiamo visto in questo stesso articolo, permette al committente di delegare i suoi obblighi ad un responsabile dei lavori. È naturale: deve trattarsi di un incarico in forma scritta che elenchi bene quali compiti vengono delegati, poiché il committente è esonerato dalle responsabilità soltanto in funzione dell’incarico conferito al responsabile dei lavori.

Nell’intento di fare un po’ di chiarezza in una materia piuttosto complessa per gli eventuali committenti e senza volerci sostituire alle disposizioni di legge (delle quali consigliamo attenta lettura) speriamo che abbiate trovato l’articolo interessante.

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