Reverse Charge 2021: quando si applica l’inversione contabile dell’Iva

il reverse charge 2021 per imprese edili

Reverse Charge 2021: quando si applica l’inversione contabile dell’Iva

Cos’è il Reverse Charge?

Il Reverse Charge è una misura di inversione contabile che si applica all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e che interessa da vicino il settore edile. Prima di spiegare quali siano gli effetti della misura economica attuata dal nostro Governo sul mondo dell’edilizia, bisogna capire cosa significa il termine Reverse Charge.

Letteralmente traducibile in “carica inversa” il termine inglese definisce la misura economica di inversione contabile, ovvero di inversione del carico tributario dal venditore all’acquirente. Sarà quest’ultimo e non più il venditore, quindi, a farsi carico dell’Iva.

Due esempi pratici

Due esempi tipici di inversione contabile o reverse charge sono relativi al rapporto tra cedente e cessionario e a quello tra prestatore e committente.

Nel primo caso l’onere contabile (il dovere di pagare l’Iva) passerà al cessionario (col vecchio reverse charge era a carico del cedente), mentre nel secondo esempio l’onere sarà a carico del committente (col vecchio reverse charge era a carico del prestatore).

La normativa del nuovo Reverse Charge

Il cambiamento di inversione contabile deriva dalla recente introduzione dell’articolo 17, sesto comma, lettera A-ter del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) numero 633 del 1972.

Quando si applica in edilizia

L’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR, prevede che l’onere di versamento dell’Iva venga esteso a specifici tipi di prestazioni svolte nei confronti di titolari di partita IVA, se legate al mondo dell’edilizia.

Ecco quali sono le prestazioni di natura edile a cui si applica il Reverse Charge 2021:

  • demolizioni;
  • installazione di impianti;
  • opere di completamento;
  • servizi di pulizia.

Si applica ai subappalti?

Una domanda molto comune tra gli imprenditori edili è relativa all’applicazione del nuovo Reverse Charge ai subappalti in edilizia.

Si applica il nuovo Reverse Charge ai subappalti? E in caso negativo, quale altra normativa si applica?

No, il nuovo Reverse Charge, l’inversione del versamento dell’Iva, non si applica ai subappalti e, più nello specifico non si applica a tutti quei subappalti che rientrino nella Sezione F delle attività economiche ATECO. Stiamo parlando delle attività di “costruzione di edifici“, di “ingegneria civile” e di “lavori di costruzione specializzati“.

Per tutte queste attività si applica l’articolo 17, comma 6, lettera A del DPR numero 633 del 1972, ovvero quello che viene definito come “vecchio Reverse Charge“.

Quali edifici rientrano nella nuova norma?

Passiamo poi a valutare a quali edifici viene applicato l’articolo 17, comma 6, lettera A-ter del DPR n. 633 del 1972.

I fabbricati

Per quanto riguarda i fabbricati ad esempio, la normativa non fa distinzione tra fabbricati a scopo abitativo e fabbricati strumentali (e per le parti di essi), ad essi pertanto verrà applicato il nuovo Reverse Charge con inversione dell’onere contabile.

Gli edifici in costruzione

Stesso discorso va fatto per gli edifici non ancora completati: sia per gli edifici in corso di costruzione (categoria catastale F3) che per le unità in corso di definizione (categoria catastale F4) vale la regola dell’inversione contabile dell’Iva e quindi si applica il nuovo Reverse Charge.

Reverse Charge 2021 e regime forfetario

Un altro tema che interessa le imprese edili è relativo all’applicazione del Reverse Charge 2021 ai soggetti con regime forfetario.

In tal senso dobbiamo ribadire una volta per tutte che l’inversione dell’onere contabile non si applica alle prestazioni di servizi compiute da soggetti che sono nel regime forfetario.

 

 

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